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PRINCIPI
FONDAMENTALI
Articolo
1.
L'Italia è una Repubblica
democratica, fondata sul lavoro.
La sovranità appartiene al
popolo, che la esercita nelle forme e nei limiti della
Costituzione.
Articolo
2.
La Repubblica riconosce e
garantisce i diritti inviolabili dell'uomo, sia come singolo
sia nelle formazioni sociali ove si svolge la sua
personalità, e richiede l'adempimento dei doveri
inderogabili di solidarietà politica, economica e sociale.
Articolo
3.
Tutti i cittadini hanno pari
dignità sociale e sono eguali davanti alla legge, senza
distinzione di sesso, di razza, di lingua, di religione, di
opinioni politiche, di condizioni personali e sociali.
È compito della Repubblica
rimuovere gli ostacoli di ordine economico e sociale, che,
limitando di fatto la libertà e l'eguaglianza dei cittadini,
impediscono il pieno sviluppo della persona umana e
l'effettiva partecipazione di tutti i lavoratori
all'organizzazione politica, economica e sociale del Paese.
Articolo
4.
La Repubblica riconosce a
tutti i cittadini il diritto al lavoro e promuove le
condizioni che rendano effettivo questo diritto.
Ogni cittadino ha il dovere di
svolgere, secondo le proprie possibilità e la propria
scelta, un'attività o una funzione che concorra al progresso
materiale o spirituale della società.
Articolo
5.
La Repubblica, una e
indivisibile, riconosce e promuove le autonomie locali;
attua nei servizi che dipendono dallo Stato il più ampio
decentramento amministrativo; adegua i principi ed i metodi
della sua legislazione alle esigenze dell'autonomia e del
decentramento.
Articolo
6.
La Repubblica tutela con
apposite norme le minoranze linguistiche.
Articolo
7.
Lo Stato e la Chiesa cattolica
sono, ciascuno nel proprio ordine, indipendenti e sovrani.
I loro rapporti sono regolati
dai Patti Lateranensi. Le modificazioni dei Patti accettate
dalle due parti, non richiedono procedimento di revisione
costituzionale.
Articolo
8.
Tutte le confessioni religiose
sono egualmente libere davanti alla legge.
Le confessioni religiose
diverse dalla cattolica hanno diritto di organizzarsi
secondo i propri statuti, in quanto non contrastino con
l'ordinamento giuridico italiano.
I loro rapporti con lo Stato
sono regolati per legge sulla base di intese con le relative
rappresentanze.
Articolo
9.
La Repubblica promuove lo
sviluppo della cultura e la ricerca scientifica e tecnica.
Tutela il paesaggio e il
patrimonio storico e artistico della Nazione.
Articolo
10.
L'ordinamento giuridico
italiano si conforma alle norme del diritto internazionale
generalmente riconosciute.
La condizione giuridica dello
straniero è regolata dalla legge in conformità delle norme e
dei trattati internazionali.
Lo straniero, al quale sia
impedito nel suo paese l'effettivo esercizio delle libertà
democratiche garantite dalla Costituzione italiana, ha
diritto d'asilo nel territorio della Repubblica secondo le
condizioni stabilite dalla legge.
Non è ammessa l'estradizione
dello straniero per reati politici.
Articolo
11.
L'Italia ripudia la guerra
come strumento di offesa alla libertà degli altri popoli e
come mezzo di risoluzione delle controversie internazionali;
consente, in condizioni di parità con gli altri Stati, alle
limitazioni di sovranità necessarie ad un ordinamento che
assicuri la pace e la giustizia fra le Nazioni; promuove e
favorisce le organizzazioni internazionali rivolte a tale
scopo.
Articolo
12.
La bandiera della Repubblica è
il tricolore italiano: verde, bianco e rosso, a tre bande
verticali di eguali dimensioni. |